SuperBonus 2020

Con il termine “Superbonus” ci si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’istallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”.

Beneficiari

I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:

I condomìni, per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla riduzione del rischio sismico.

 

Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)

Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Terzo settore, organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Sono esclusi gli immobili posseduti da imprese, che possono contare sulle percentuali “ordinarie”, fatta salva l’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi. L’Agenzia delle Entrate ha infatti ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:

  • gli immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
  • gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio
  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici). Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Quali interventi possono accedere al Superbonus

È possibile fruire la detrazione fiscale al 110% delle spese per interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici.

Ecobonus 110%

Interventi di efficienza energetica

Sono agevolati interventi di isolamento termico e/o di sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza.

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Sismabonus 110%

Interventi di riduzione del rischio sismico

Sono agevolati gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3

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Scadenze

È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.

Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese sostenute anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato.

Requisiti d’accesso

Per accedere alla detrazione gli interventi di risparmio energetico agevolati al 110% devono:

  • Rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici;
  • Assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata;
  • Essere effettuati con materiali isolanti rispondenti specifici requisiti tecnici ed ambientali.

Sono previste 3 modalità per ottenere il Superbonus:

Il beneficiario paga direttamente il fornitore e mantiene la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire nei 5 anni successivi.

Il beneficiario paga il fornitore direttamente. La sua detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a una terza società, comprese banche e intermediari finanziari.

Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, in cambio della sua rinuncia a usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.