La detrazione del Superbonus 110 può essere dunque utilizzata, direttamente, in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5 quote annuali. Oppure è possibile optare:
Un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
Il fornitore degli interventi offre uno sconto sul corrispettivo per un importo al massimo pari al corrispettivo stesso, che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta pari alla detrazione spettante, cedibile ad istituti di credito o altri intermediari finanziari. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
Cessione del credito a terzi, utilizzo indiretto attraverso la cessione del corrispondente credito d’imposta a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari
Con la detrazione in 5 anni, utilizzo diretto a scomputo delle imposte sul reddito suddividendo il beneficio in cinque quote annuali
Sconto in fattura, sconto sul corrispettivo dei lavori che viene recuperato sotto forma di credito di imposta pari alla detrazione, dell’impresa esecutrice in cinque quote o con possibilità di cessione ad altri soggetti comprese le banche
Solo per quanto riguarda i Superbonus, il riconoscimento delle opzioni cessione o sconto è subordinato ai seguenti adempimenti:
1. Il beneficiario del bonus deve richiedere il visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata. Il visto è rilasciato da specifici soggetti autorizzati. In particolare, solo per gli interventi potenziati da Sismabonus chi rilascia il visto di conformità deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati.
2. I dati relativi all’opzione devono essere comunicati, anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, esclusivamente in via telematica.
Per gli interventi di Ecobonus 110%, è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati che attesti:
Una copia dell’asseverazione viene altresì trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA.
Per gli interventi di Sismabonus 110%, è necessaria l’asseverazione già obbligatoria da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che dovranno attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le asseverazioni dei professionisti possono essere rilasciate:
I SAL non possono essere più di 2 per ogni intervento e ciascun
SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento.