Ecobonus 110

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio
  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari.

Chi può usufruirne

Condomìni

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Persone fisiche

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Istituti autonomi case popolari (IACP)

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Interventi ammessi

Le detrazioni sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”):

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate

che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici.

Effettuando gli interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il proprietario dell’immobile può accedere inoltre alla detrazione al 110% degli interventi previsti dall’Ecobonus per:

  • Serramenti
  • Caldaie a condensazione
  • Scaldacqua a pompa di calore
  • Solare termico
  • Frangisole
  • Domotica

Effettuando almeno uno degli interventi elencati precedentemente, il proprietario può accedere anche alla detrazione al 110% per:

  • impianti fotovoltaici, fino a una spesa di 48.000 € (2.400 €/kW; 1.600 €/kW)
  • sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici (1.000 €/kWh)
  • colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici.

Sono previste 3 modalità per ottenere l’Ecobonus:

Il beneficiario paga direttamente il fornitore e conserva la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni.

Il beneficiario paga direttamente il fornitore. La sua detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a terzi, comprese banche e intermediari finanziari.

Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, rinunciando a usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.