Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari.
Condomìni
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Persone fisiche
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Istituti autonomi case popolari (IACP)
Associazioni e società sportive dilettantistiche
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici.
Effettuando gli interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il proprietario dell’immobile può accedere inoltre alla detrazione al 110% degli interventi previsti dall’Ecobonus per:
Effettuando almeno uno degli interventi elencati precedentemente, il proprietario può accedere anche alla detrazione al 110% per:
Il beneficiario paga direttamente il fornitore e conserva la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni.
Il beneficiario paga direttamente il fornitore. La sua detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a terzi, comprese banche e intermediari finanziari.
Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, rinunciando a usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.