Ai fini del Superbonus 110% non ci sono limiti quantitativi per gli immobili oggetto dell’intervento
Condomìni
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Persone fisiche
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Istituti autonomi case popolari (IACP)
Associazioni e società sportive dilettantistiche
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19%7 al 90%. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Il beneficiario paga direttamente il fornitore e conserva la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni.
Il beneficiario paga direttamente il fornitore. La sua detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a terzi, comprese banche e intermediari finanziari.
Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, rinunciando a usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.